Nell’affitto di ramo d’azienda, nel caso in cui la concedente non abbia potuto eseguire (pur senza colpa, ma per factum principis), durante il periodo di sospensione delle attività commerciali disposte dal Governo, una prestazione solo parzialmente conforme al regolamento contrattuale, l’affittuaria ha diritto ex art. 1464 c.c. ad una riduzione del canone limitatamente al solo periodo di impossibilità parziale, riduzione da operarsi, nella sua determinazione quantitativa, avuto riguardo alla sopravvissuta possibilità di utilizzazione del ramo di azienda nella più limitata funzione di ricovero delle merci, correlata al diritto di uso dei locali e al fatto che il ramo di azienda è pur sempre rimasto nella materiale disponibilità della ricorrente.

Tribunale di Roma, sentenza 29-05-2020