Il contribuente che abbia goduto del trattamento agevolato per la c.d. prima casa, rivenduto l’immobile prima di 5 anni dall’acquisto, ed, entro l’anno dalla vendita, acquistato altro immobile da destinare ad abitazione principale, è tenuto, a pena di decadenza da tale trattamento, a destinare concretamente l’immobile ad abitazione principale (Cassazione civile, ordinanza n. 27429/2021).