In tema di contratto d’appalto, le disposizioni specifiche previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c. , applicabili nel caso di opera completa ma affetta da vizi o difformità, integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili, questi ultimi, quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali. Rimangono perciò applicabili, i principi riguardanti la responsabilità dell’appaltatore secondo gli artt. 1453 e 1455 c.c. nel caso in cui l’opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l’appaltatore abbia realizzato l’opera con ritardo o, pur avendo eseguito l’opera, si rifiuti di consegnarla; sicché, in caso di ritardo nel completamento dell’opera, la domanda di pagamento della relativa penale non è assoggettata ai termini prescrizionali previsti per l’azione per vizi. (Cass. civ. Sez. III Ord., 13-04-2018, n. 9198)