ASSEGNO DI MANTENIMENTO

In tema di divorzio, l’assegno di mantenimento ai figli maggiorenni non persegue una funzione assistenziale incondizionata ed illimitata; l’obbligo di corresponsione viene meno nei casi in cui la mancata indipendenza economica sia da ricondurre esclusivamente alla colpa del figlio, per aver ingiustificatamente rifiutato plurime offerte di lavoro, nonostante difettasse ogni prova di sue particolari inclinazioni e/o attitudini o di sue ben precise aspirazioni professionali che l’avessero condotto a compiere, ed a seguire con costanza, una diversa e coerente scelta progettuale alternativa. 

La valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione di tale obbligo viene effettuata dal giudice di merito, caso per caso, e deve fondarsi su un accertamento di fatto che prenda in considerazione l’età del figlio, l’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l’impegno rivolto alla ricerca di un’occupazione lavorativa nonché la complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 24.05.2022, n. 16771)