In tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui l’atto di cui si chieda la dichiarazione di inefficacia sia un contratto di mantenimento, avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà di un immobile in cambio di assistenza morale e materiale, la circostanza che un negozio di tal fatta postuli l’esistenza di un rapporto di fiducia tra le parti contraenti, legittima la presunzione di conoscenza, da parte dell’acquirente, della situazione debitoria gravante sul soggetto disponente. (Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 20-07-2018, n. 19449)