Nel caso di concordato preventivo presentato da una società di persone con coinvolgimento, ex art. 184,

comma 2, legge fallimentare, del patrimonio dei soci illimitatamente responsabili, l’ottenuta omologazione

rende obbligatorio il piano e la proposta a tutti i creditori anteriori. Ciò implica che, per tutto il tempo

previsto per l’esecuzione del piano, sia i beni sociali che quelli personali dei soci coinvolti non possono

essere aggrediti con esecuzione individuale da parte dei creditori sociali fino a che il concordato non sia

stato risolto. [Nella fattispecie, il socio illimitatamente responsabile, che aveva destinato alcuni immobili di

sua proprietà alle finalità del piano concordatario liquidatorio, si era opposto ex art. 615 c.p.c. all’iniziativa

individuale promossa nei suoi confronti da una banca creditrice sociale nella fase esecutiva del concordato.]

(Tribunale Ancona, 25 Gennaio 2019)