L’attività delle filiali o succursali di una banca, in quanto prive di personalità giuridica, deve essere imputata all’istituto di credito, di cui costituiscono emanazione periferica, sicché, qualora il consumatore abbia instaurato un rapporto di conto corrente con la succursale lussemburghese di una banca italiana, la controversia relativa all’investimento della provvista non appartiene alla giurisdizione lussemburghese, ma alla giurisdizione italiana. (Cass. civ. Sez. Unite, 18-05-2015, n. 10088)