Cassazione civile, sez. VI, 16 Gennaio 2017, n. 907. Est. Bisogni.

Nel caso di ricorso per concordato preventivo cd. con riserva, il rilievo della incompetenza per territorio da parte del tribunale adito, ai fini dell’art. 38 c.p.c., può avvenire solo nel momento in cui il giudice disponga di tutti gli elementi necessari per la sua valutazione e, dunque, unicamente con l’allegazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all’art. 161 l.fall. L’eventuale declaratoria di incompetenza comporta la trasmissione degli atti al giudice dichiarato competente ex art. 9-bis l.fall., secondo il criterio generale della “translatio iudicii”. (massima ufficiale)