In tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione del commissario giudiziale è limitata alle controversie riguardanti questioni liquidatorie o distributive e non si estende a quelle aventi ad oggetto l’accertamento delle ragioni di credito dell’impresa e il pagamento del relativi debiti, ancorché le stesse risultino idonee ad incidere sul riparto che fa seguito alle operazioni di liquidazione. L’ammissione alla procedura comporta, infatti, il trasferimento ai relativi organi non già della proprietà dei beni e della titolarità del crediti, ma solo dei poteri dì gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio. (Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 19-10-2017, n. 24683)