In tema di contratto di agenzia, qualora il rapporto sia intercorso con una società di persone, le motivazioni del recesso non possono che riguardare fatti che impediscano alla società stessa la prosecuzione dell’attività, rimanendo, invece, irrilevanti, di per sé, le circostanze riguardanti la persona del socio, sia pur accomandatario, quali età, infermità o malattia, se non determinanti alcuna conseguenza sulla prosecuzione dell’attività sociale, a meno che le predette evenienze non abbiano concorso a determinare una causa di scioglimento della società e, quindi, di cessazione dell’attività medesima. (Cass. civ. Sez. II Ord., 30-03-2018, n. 8008)