Anche il procacciatore d’affari è assoggettato all’obbligo di iscrizione nell’albo degli agenti di affari in mediazione ovvero, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 59/10, all’obbligo di dichiarazione di inizio di attività alla camera di commercio, pena la perdita del diritto alla provvigione, salva l’ipotesi in cui l’attività sia svolta in modo occasionale e l’affare non abbia ad oggetto beni immobili o aziende. (Cass. civ. Sez. Unite, 02-08-2017, n. 19161)