Il legislatore con la L. 29 dicembre 2000, n. 422, art. 23, ha introdotto l’art. 1751-bis, comma 2, c.c., prevedendo che, l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale, indicando i parametri cui l’indennità va commisurata, affidando la sua determinazione alla contrattazione tra le parti (tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria) e prevedendo che in difetto di accordo l’indennità venga determinata in via equitativa dal giudice. 

Tribunale Venezia, 19 Gennaio 2021