Nella diffusione di messaggi lesivi della reputazione attraverso siti internet sussiste la “comunicazione con più persone” e la diffamazione è aggravata da “altro mezzo di pubblicità” ai sensi dell’art. 595, comma 3 c.p. Questo è quanto stabilito dalla quinta sezione penale della Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 8482 del 22 febbraio 2017.