Lo studio professionale associato costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti in favore del cliente; da ciò ne deriva che, secondo l’ordinanza n. 23489/2020 della Cassazione civile, può sussistere la sua legittimazione alla richiesta di pagamento per le prestazioni svolte dai singoli professionisti, del medesimo facenti parte, in favore del cliente conferente l’incarico e che l’accertamento deve essere effettuato dal giudice di merito. Sono gli accordi tra gli associati a regolare la disciplina dell’associazione non riconosciuta, i quali possono attribuirle la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, in persona dei suoi organi. (Cassazione civile, Sez. V-1, ordinanza 27 ottobre 2020, n. 23489).