Il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile

acquistato non comporta la decadenza dell’agevolazione, qualora detto evento sia dovuto a cause

di forza maggiore, sopravvenute rispetto alla stipula dell’acquisto, non prevedibili e tali da

sovrastare la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro i termini di legge. ( Corte di

Cassazione, Sez. VI, Ordinanza n. 12404 del 09/05/19).