L’art. 1956 c.c. si applica anche qualora il creditore abbia trascurato di attivare i rimedi contrattuali a sua disposizione – l’eccezione di inadempimento, fino alla richiesta di risoluzione del contratto – confidando nella validità della fideiussione e nella solvibilità del garante (violazione dei doveri di correttezza e di buona fede), con conseguente liberazione del fideiussore. Così ha stabilito la Corte di Appello di Firenze con la decisione del 15 aprile 2020.