Ai fini della fruizione dei benefici per l’acquisto della prima casa, l’art. 1, nota II bis, della tariffa allegata al

D.P.R. n. 131 del 1986 , nel testo introdotto dall’ art. 3, comma 131, della legge n. 549 del 1995, la nozione

di casa di abitazione deve essere intesa nel senso di alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo

materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato, sicché tale idoneità deve ritenersi

insussistente nel caso in cui l’immobile sia locato a terzi. Conseguentemente, l’agevolazione spetta anche

all’acquirente che sia titolare del diritto di proprietà su altra casa situata nello stesso Comune in cui si trova

l’immobile che viene acquistato allorché tale casa sia oggetto di un rapporto locativo regolarmente

registrato e non maliziosamente preordinato il creare lo stato di indisponibilità della stessa. (Cass. civ. Sez.

V Ord., 27-07-2018, n. 19989)