In tema di compravendita, l’azione del compratore contro il venditore per fare valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio. Cassazione Civile, sez. VI, 09 febbraio 2023, n. 3926.