La seconda sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 37927 del 28 dicembre 2022, ha ribadito l’orientamento secondo cui non è ammissibile la c.d. “revoca tacita” della rinuncia all’eredità. L’art. 525 c.c. consente al rinunciante l’accettazione dell’eredità (non acquistata da altri eventuali chiamati entro il termine decennale di prescrizione), senza specificarne i requisiti formali. In merito alla forma dell’accettazione si confrontano due orientamenti. Il primo, sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie, ritiene che il rinunciante possa tacitamente accettare l’eredità. Il secondo, sostenuto dalla giurisprudenza più recente e confermato dalla decisione in oggetto, ritiene inammissibile la c.d. “revoca tacita”, ossia l’accettazione tacita dell’eredità già oggetto di rinuncia.

La lettera dell’art. 525 c.c. e la disciplina successoria complessivamente considerata fanno apparire più corretta l’ammissibilità dell’accettazione tacita dell’eredità successiva alla rinuncia. Cass. Civ., sez. II, 28 dicembre 2022, n. 37927.