Il notaio è tenuto al dovere di consiglio relativamente all’esistenza e all’applicazione di determinate agevolazioni fiscali e, in caso di stipulazione di compravendita immobiliare, è tenuto a provvedere direttamente all’istanza per l’attribuzione della rendita catastale ovvero ad inserire la richiesta sulla base della valutazione automatica desumibile dalla rendita catastale non ancora attribuita, ovvero, laddove non voglia provvedervi direttamente, a rendere di cui edotte le parti. A confermarlo è la Cassazione con, ordinanza 20 maggio 2020, n. 9226.