L’esecuzione di un sequestro conservativo, ove venga successivamente accertata l’inesistenza del diritto di credito a tutela del quale esso è stato richiesto ed eseguito, dà luogo, a carico del creditore procedente, a responsabilità ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c. , per la cui configurabilità è sufficiente che il suddetto creditore abbia agito senza la normale prudenza, mentre, ove all’esito del giudizio di convalida il sequestro venga revocato non per l’inesistenza del diritto di credito ma per difetto di altro presupposto, come, ad esempio, il “periculum in mora”, la responsabilità processuale trova la sua regolamentazione nella più generale disciplina dettata dall’art. 96, comma 1, c.p.c. e postula, pertanto, che il creditore istante abbia agito con malafede o colpa grave. (Cass. civ., Sez. I, 15-09-2000, n. 12177)