Per i contratti di locazione di immobili abitativi sottoscritti a partire dal prossimo 1° gennaio 2020 i

canoni di locazione non incassati dal locatore potranno non essere assoggettati a tassazione in capo

al locatore stesso già a partire dal momento dell’intimazione dello sfratto per morosità o

dell’ingiunzione di pagamento, senza dover attendere il termine del procedimento giurisdizionale di

convalida dello sfratto per morosità del conduttore.

È quanto previsto dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 recante “Conversione in legge, con

modificazioni, dell’articolo 3-quinquies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita)

che ha modificato l’articolo 26 Tuir concernente l’imputazione dei redditi fondiari.

Legge 28 giugno 2019, n. 58