Il comportamento del conduttore che provoca molestie di fatto agli altri inquilini del fabbricato (nella specie, insulti, imbrattamenti, nonché l’affissione di cartelli con ingiurie alla porta dei vicini) costituisce inadempimento contrattuale per abuso della cosa locata ex art. 1587 nei confronti del locatore, dovendo questo rispondere verso gli altri inquilini per fatto proprio, ove tolleri tali molestie. L’inadempimento, poi, ben può essere integrato da un solo episodio, quando risulta grave.

Cass. civ., sez. III, ord. 20 ottobre 2020, n. 22860