Un mutuo ipotecario ordinario non può, nel corso di svolgimento del relativo rapporto, diventare un mutuo fondiario ex art. 38 ss. TUB. Il mutuo fondiario è operazione che si connota per concentrare la copertura del rischio di rientro dell’erogato sul solo immobile «mobilizzato» e contestualmente iscritto in ipoteca di primo grado. In via correlata, la peculiarità dell’operazione, che è forte, sta nel suo definitorio prescindere – per la copertura di detto rischio (e, quindi, per l’effettivo accesso a questo credito) – da considerazioni di ordine patrimoniale ex art. 2740 c.c. e/o di ordine reddituale sul mutuatario debitore.
Corte di Cassazione ordinanza del 10 febbraio 2020, n. 3024.