Il Tribunale di Trapani, applicando un orientamento giurisprudenziale opposto a quello espresso dalla Corte di Cassazione, ha rigettato l’opposizione all’esecuzione fondata sull’usurarietà del mutuo calcolata mediante il cumulo della percentuale del tasso d’interesse corrispettivo con quello moratorio giacché i due istituti assolverebbero a funzioni causali del tutto differenti fra loro, e, conseguentemente non sarebbe possibile sommare la misura percentuale degli interessi corrispettivi e quella degli interessi di mora, posto che le relative percentuali si applicherebbero a grandezze diverse. 

Il Tribunale si è altresì espresso per la validità della clausola contrattuale che prevede l’errata indicazione dell’Indicatore Sintetico di Costo.

L‘ISC non costituirebbe un “tasso di interesse” o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolgerebbe unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.

Per l’effetto, l’erronea indicazione dell’ISC/TAEG non determinerebbe una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un’erronea interpretazione del suo costo complessivo, la cui errata previsione non comporterebbe, pertanto, la sanzione della nullità ai sensi dell’art. 117, comma 6, TUB.

(Tribunale di Trapani, sentenza n. 430 del 12 maggio 2021).