Nell’esecuzione forzata per rilascio, intrapresa in base a un titolo esecutivo giudiziale, il terzo detentore dell’immobile in forza di un diritto personale di godimento è legittimo ad esperire opposizione all’esecuzione, ma non opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., non essendo egli titolare di un diritto incompatibile rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal conduttore dell’immobile che vantava un diritto personale di godimento in forza di un titolo, il contratto di locazione – precedentemente stipulato con l’allora comodatario dell’immobile – non incompatibile con il diritto di proprietà del creditore procedente). Cassazione civile, sez. III, 21 novembre 2024, n. 30111.