In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in

due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un

primo accordo, deve ritenersi valido e, dunque, produttivo di effetti giuridici ex art. 1351 e 2932 c.c.

l’accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula

di un altro contratto preliminare, purché emerga la configurabilità dell’interesse delle parti a una

formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia

identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale

originato dal primo preliminare.

Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 20-03-2019, n. 7868