La Corte di cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della presente causa alle Sezioni Unite civili. La questione che si pone è se il coniuge divorziato abbia o meno diritto alla pensione di reversibilità, o ad una sua quota, quando il diritto all’assegno divorzile non venga riconosciuto giudizialmente (sia nella sua esistenza, sia nel suo ammontare), per la sopravvenuta morte del coniuge obbligato, pur essendo passata in giudicato la statuizione sullo status di divorziato assunta con sentenza non definitiva, non senza tacere degli ulteriori risvolti in tema di legittimazione processuale e sostanziale dell’altro coniuge e degli eredi del coniuge deceduto e di riassunzione del processo nei loro confronti (Cassazione civile, ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30750)