La responsabilità dei sindaci di una società, prevista dall’art. 2407, comma 2, c.c., per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori, ha carattere solidale tanto nei rapporti con questi ultimi, quanto in quelli fra i primi, ma l’azione rivolta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, potendo essere intrapresa contro uno solo od alcuni di essi, senza che insorga l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell’autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido. (Cass. civ. Sez. V, 24-01-2018, n. 1710)