Il Tribunale di Napoli ha affrontato varie questioni in punto di responsabilità degli amministratori di società di capitali. Soprattutto, ha affermato la responsabilità nell’ipotesi in cui ingenti crediti presenti nel bilancio d’esercizio spariscano da quelli successivi senza che gli amministratori, convenuti nel giudizio risarcitorio, abbiano fornito alcuna spiegazione sulle ragioni del venir meno della componente attiva. Il Tribunale ha poi sostenuto che laddove il curatore fallimentare agisca ex art. 146 l.fall., quindi cumulando l’azione sociale di responsabilità e quella dei creditori, si deve ritenere che egli intenda esercitare solo la seconda se la richiesta risarcitoria venga limitata alla differenza tra attivo e passivo. Inoltre, è stato ribadito il principio per cui la clausola compromissoria eventualmente esistente nello statuto sociale, anche al fine di regolare le pretese risarcitorie in danno degli amministratori, non è opponibile al curatore del fallimento che agisca ex art. 146 l.fall., atteso che tale iniziativa contempla l’azione dei creditori, terzi rispetto alla società e quindi non interessati dalla clausola compromissoria (Tribunale di Napoli, sentenza del 14 aprile 2021).