Il principio secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”. Ne deriva che quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome ragioni della decisione, ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite “rationes decidendi”, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. (Cass. civ. Sez. Unite, 20-12-2017, n. 30589)