Il fondamento dell’opposizione dei creditori alla fusione ex art. 2503 c.c. consiste nel rischio che il

compimento dell’operazione possa pregiudicare le ragioni non di un qualsiasi (contro) interessato,

ma quelle dei soggetti che vantino nei confronti di una delle entità in procinto di fondersi un vero e

proprio diritto di credito, inteso come ius ad personam e non ad rem o comunque di altro genere e la

cui garanzia risieda nella generale consistenza patrimoniale finale dell’incorporante ai sensi e per gli

effetti degli artt. 2470 e 2471 c.c.

Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, 24-01-2019