La normativa vigente non contempla a favore del socio di S.p.a. il diritto di svolgere la due diligence. È

prioritario l’interesse alla riservatezza della società. La pretesa del socio di svolgere una due diligence non

può essere tutelata ex art. 700 c.p.c. anche per insussistenza del periculum in mora. Spetta all’organo

amministrativo decidere se rivelare dati aziendali riservati: in caso di rifiuto illegittimo ed arbitrario, la

condotta degli amministratori può essere apprezzata in termini di mala gestio. (Tribunale Bologna Sezione

speciale in materia di imprese, Ordinanza del 23/07/2018)