Non costituisce inadempimento del venditore, tale da condurre alla risoluzione del contratto di vendita, la consegna al cliente, in sostituzione di un cellulare difettoso, di un dispositivo di colore diverso ma della stessa marca e modello. Invero, in relazione alla differenza di colore, nella fattispecie in esame il giudice di merito ha tenuto conto dell’utilizzo dell’apparecchio come strumento di lavoro e non come bene voluttuario. Tanto basta per escludere la disciplina del Codice del Consumo trattandosi di acquisto ad uso professionale. Per assumere la qualifica di professionista, ai sensi e per i fini di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3, non è necessario stipulare un contratto che costituisca di per sé esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, ma è sufficiente che il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell’attività imprenditoriale o professionale. Ne consegue che, un telefono di colore diverso, consegnato in sostituzione di quello non funzionante, della medesima marca e modello, non possa essere qualificato come prodotto difettoso, in quanto idoneo all’uso al quale era destinato, né privo delle qualità promesse ai sensi dell’art. 1497 c.c. Non può pertanto profilarsi un grave inadempimento del venditore per vizi della cosa venduta.

(Cass. civ. Sez. II Ord., 24/05/2021, n. 14106)