In tema di condominio negli edifici, non ha ad oggetto un’innovazione e non richiede, pertanto, l’approvazione con un numero di voti che rappresenti i due terzi del valore dell’edificio, la deliberazione assembleare con cui è disposta l’apposizione dei cancelli all’ingresso dell’area condominiale, per disciplinare il transito pedonale e veicolare impedendo l’ingresso indiscriminato di estranei, poiché essa attiene all’uso e alla regolamentazione della cosa comune, senza alterarne la funzione o la destinazione, né sopprimere o limitare la facoltà di godimento dei condomini. Cassazione civile, sez. II, 16 giugno 2025, n. 16148.
