L’avvocato che si difende personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite; la circostanza della difesa personale non giustifica la compensazione, consentita – alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 92, comma 2, c.p.c. dal d.l. n. 132 del 2014 e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 – nelle ipotesi tassative della reciproca soccombenza, dell’assoluta novità della questione, del mutamento della giurisprudenza o delle sopravvenienze di eccezionale gravità. Cassazione civile, sez. II, 17 ottobre 2025, n. 27802.