Nell’ambito delle procedure concorsuali, la fattispecie di esenzione della revocatoria fallimentare di cui all’art. 67 l. fall. Hanno carattere eccezionale, sicchè ne è esclusa l’estensione al di fuori delle ipotesi ivi specificatamente contemplate. (Fattispecie in cui il pagamento di prestazioni professionali relative ad un tentativo di ristrutturazione del debito bancario, compiuto prima dell’accertamento dello stato di insolvenza e la sottoposizione ad amministrazione straordinaria del solvens, è stato ritenuto non riconducibile all’esenzione rispettivamente prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a) e lett. g) l. fall.). Cassazione civile, sez. I, 18 dicembre 2025, n. 33119.