Il convenuto non è obbligato a chiamare in causa, a pena di inammissibilità della domanda successivamente coltivata, il proprio garante improprio, ad eccezione del caso in cui un simile obbligo sia stato convenzionalmente pattuito tra le parti a pena di decadenza. Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2026, n. 15878.