Il disposto di cui all’art. 288, comma 3, c.p.c. -secondo cui il ricorso per la correzione dell’errore materiale…
Il disposto di cui all’art. 288, comma 3, c.p.c. -secondo cui il ricorso per la correzione dell’errore materiale proposto quando sia decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento dev’essere notificato alla parte personalmente- introduce un limite di portata generale alla perpetuatio dell’ufficio del difensore, trovando fondamento in una presunzione di avvenuta cessazione dell’incarico difensivo, collegata..
