In tema di espropriazione immobiliare, l’acquirente del bene pignorato che abbia trascritto il proprio acquisto successivamente alla trascrizione del pignoramento, non succedendo nella posizione passiva dell’esecutato, non è legittimato a proporre opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c. per far valere la nullità o l’inopponibilità del pignoramento a tutela del proprio diritto di proprietà, potendo eventualmente esperire l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.. Cassazione civile, sez. III, 22 gennaio 2026, n. 1485.