Nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la mancanza di determinazione per iscritto degli interessi superiori alla misura legale in quanto nullità diversa da quella per contrarietà a norma imperativa o per illiceità della causa. Cassazione civile, sez. I, 23 dicembre 2025, n. 33748.
