In tema di divisione giudiziale, se il giudice di primo grado, nel concorso fra condividenti (o gruppi di condividenti) titolari di quote uguali, abbia derogato al criterio del sorteggio, procedendo all’attribuzione diretta delle porzioni, l’adozione del sorteggio in grado d’appello è consentita solo in presenza di specifica censura riferita al criterio seguito dal primo giudice nell’attribuzione, non essendo sufficiente una contestazione avente un diverso contenuto e una diversa finalità. Cassazione civile, sez. II, 9 giugno 2026, n. 18652.
