L’amministratore di condominio, ai sensi dell’art. 1130, n. 9), c.c. è tenuto a comunicare al condomino che ne faccia richiesta gli inadempimenti degli altri condomini, senza necessità del consenso degli interessati, perché, in base all’abrogato art. 24 d.lgs. n. 196 del 2003 e all’art. 6, lett. c), del regolamento UE 2016/579, il consenso non è richiesto, quando il trattamento dei dati personali è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge. Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 2026, n. 7823.
