In materia di preliminare di vendita di fondo rustico, sottoposto alla condizione del mancato esercizio da parte del mezzadro-colono del diritto di prelazione, in base al disposto dell’art. 8, della l. n. 590 del 1965, la condizione cui è subordinata risolutivamente l’efficacia del preliminare non si verifica con il solo esercizio del diritto di prelazione, essendo necessario, da parte del prelazionante, anche il rispetto dei termini legali di pagamento del prezzo, a meno che, dal concreto regolamento di interessi posto in essere dagli stipulanti, non emerga che essi hanno inteso ricondurre il definitivo caducarsi del preliminare al solo esercizio del diritto di prelazione. Cassazione civile, sez. III, 19 maggio 2026, n. 15067.