La condanna al pagamento degli interessi al saggio di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., deve essere oggetto di una specifica domanda – in mancanza della quale il giudice non ha l’obbligo di provvedere – e di una statuizione ad hoc nella sentenza, sicchè, da un lato, il creditore ha l’onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia espressamente accordato e, dall’altro, in difetto di tale espressa statuizione risultante dal titolo azionato, in sede esecutiva per interessi legali devono intendersi quelli di mora al saggio ordinario. Cassazione civile, sez. III, 7 dicembre 2025, n. 31910.