La mediazione obbligatoria, ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, non è condizione di procedibilità delle domande proposte nei confronti del terzo chiamato, poiché la norma – di stretta interpretazione e insuscettibile di applicazione estensiva o analogica – riserva la legittimazione a sollevare l’eccezione esclusivamente al convenuto, nozione che non include il terzo chiamato in garanzia, nei suoi confronti si instaura un rapporto processuale autonomo e distinto da quello principale.  Cassazione civile, sez. III, 21 maggio 2026, n. 15584.