La violazione dei limiti dimensionali e dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, di cui al d.m. n. 110/2023, non determina di per sé l’inammissibilità del ricorso, ma giustifica una modulazione in aumento della liquidazione delle spese processuali.

(Nel caso di specie, in sede di regolamentazione delle spese, la Corte applica il d.m. n. 110/2023 sui limiti dimensionali degli atti processuali, rilevando la grave violazione dei principi di chiarezza e sinteticità da parte del ricorrente, e liquida le spese ai valori massimi dei parametri, condannando altresì il ricorrente al raddoppio del contributo unificato) Cassazione civile, sez. I, 14 gennaio 2026, n. 802.