La clausola dell’accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta costitutiva del diritto reale di abitazione è nulla se mancano le dichiarazioni catastali ed urbanistiche di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, introdotto dall’art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. Con modif. dalla l. n. 122 del 2010, in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, implicando la costituzione di un diritto reale immobiliare, rientra nell’ambito applicativo del citato comma 1-bis. Cassazione civile, sez. III, 19 dicembre 2024, n. 33360.