In tema di cessione d’azienda con riserva di proprietà, quando l’effetto traslativo non si è ancora perfezionato al momento della dichiarazione di fallimento del cessionario, il curatore fallimentare, ove opti per il subingresso nel rapporto, ai sensi degli artt. 72, comma 1, e 73, comma 1, l. fall., assume, a carico della massa, tutte le obbligazioni correlate all’esecuzione del contratto, tra cui essenzialmente quella di pagare in prededuzione le residue rate del prezzo, non essendo evidentemente logico che, a fronte dell’integrale adempimento della propria obbligazione in corso di procedura, il terzo cedente debba subire una falcidia del suo credito. Cassazione civile, sez. I, 24 aprile 2025 n. 10813.