Al fine di dedurre la violenza quale vizio del consenso, non occorrono formule particolari, ma si richiede che la parte esponga nelle sue difese gli argomenti di fatto e di diritto dai quali possa desumersi la sussistenza del vizio, sempre che dette difese siano univocamente orientate a chiedere espressamente l’annullamento del contratto o del negozio ed in tal senso così univocamente concludano. Cassazione civile, sez. III, 22 luglio 2025, n. 20710.